Pagamento Tassa Rifiuti (TARI)
Pagamento Tassa Rifiuti (TARI)
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Servizio attivo
A chi è rivolto
La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria.
Descrizione
Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi per lo meno da tre lati oltre che coperti, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento.
Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile.
La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.
La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria
sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale), ovvero da misurazione diretta.
Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi per lo meno da tre lati oltre che coperti, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento.
Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile.
La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.
La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria
sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale), ovvero da misurazione diretta.
Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
Come fare
L'utente ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo, in particolare, l'inizio, la variazione, la cessazione dell'utenza e la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare delle medesime.
La dichiarazione redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o tramite posta elettronica o PEC.
La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta; alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale; alla data del rapporto di ricevimento, nel caso di invio a mezzo fax.
La dichiarazione redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o tramite posta elettronica o PEC.
La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta; alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale; alla data del rapporto di ricevimento, nel caso di invio a mezzo fax.
ll servizio di gestione della tassa rifiuti (TARI) è affidato alla società Urbania srl
Per informazioni si potrà rivolgersi alla ditta incaricata del servizio URBANIA SRL scrivendo a tributi@comune.pieve-fissiraga.lo.it o telefonando dal Lunedì al Venerdì allo 0372 462907
Per informazioni si potrà rivolgersi alla ditta incaricata del servizio URBANIA SRL scrivendo a tributi@comune.pieve-fissiraga.lo.it o telefonando dal Lunedì al Venerdì allo 0372 462907
Cosa serve
La dichiarazione di inizio occupazione/possesso/detenzione deve essere corredata da copia dei documenti di identità, visura camerale (per le persone giuridiche), copia dell'atto di compravendita/rogito oppure copia del contratto di locazione.
La dichiarazione di variazione dell'utenza deve essere corredata da copia dei documenti di identità e da idonea documentazione comprovante la variazione.
La dichiarazione di cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso deve essere corredata da copia dei documenti di identità e da idonea documentazione comprovante la cessazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ecc.).
La dichiarazione di variazione dell'utenza deve essere corredata da copia dei documenti di identità e da idonea documentazione comprovante la variazione.
La dichiarazione di cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso deve essere corredata da copia dei documenti di identità e da idonea documentazione comprovante la cessazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ecc.).
Cosa si ottiene
Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario, con i modelli di pagamento precompilati sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la
destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze.
destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze.
Tempi e scadenze
La dichiarazione di inizio occupazione deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile.
Le dichiarazioni di variazione e cessazione devono essere presentate entro 90 giorni solari dalla dati in cui è intervenuta la variazione o la cessazione.
Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è
intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazionese la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
Le dichiarazioni di variazione e cessazione devono essere presentate entro 90 giorni solari dalla dati in cui è intervenuta la variazione o la cessazione.
Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è
intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazionese la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
Costi
Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare.
La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti.
E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti.
E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Ragioneria - Tributi
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
Documenti - Normativa
Argomenti
Ultimo aggiornamento pagina: 23/05/2024 10:19:30
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