FISCALITA' LOCALE
Consideriamo
da sempre primario per la famiglia il bene della casa in
proprietà. Ci siamo impegnati in questi anni per
creare situazioni di sviluppo che consentissero ai cittadini
di Pieve Fissiraga un ritorno, un beneficio significativo
in termini di riduzione o esenzione delle tasse ed imposte
locali. Ebbene, traducendo in atti deliberativi questi principi,
l'Amministrazione Comunale ha introdotto:
· Riduzione dell'ICI sulla prima casa
La detrazione è passata da lire 200.000 a lire 500.000.
Le pertinenze (box, tettoie, ecc.) sono considerate parti
integranti dell'abitazione principale e quindi anch'essi
sottoposti a regime agevolato. Le abitazioni date in uso
gratuito a congiunti di primo e secondo grado, purché
residenti, sono considerate abitazioni principali agevolate.
· Oneri di urbanizzazione con tariffe
invariate dal 1992.
· La sovrimposta IRPEF aggiuntiva dello 0,2%,
che avrebbe alleggerito ulteriormente le tredicesime
dei nostri concittadini, non è stata applicata a
Pieve.
· Le tariffe dei servizi (mense
scolastiche, cimiteriali ecc.) sono invariate dal 1995.
· La tassa dei rifiuti solidi urbani è tra
le più basse del lodigiano (1.280 Lit/Mq) e per il
secondo anno invariata. Una voluta e trasparente
controtendenza rispetto a molte realtà del lodigiano
che favorirà certamente chi ha scelto di costruire
la propria casa nel nostro Comune. Condividiamo l'opinione
dell'ANCI (Assoc. Comuni), che chiede al Governo ed al Parlamento
di trasferire agli Enti Locali una parte dell'IRPEF incassata
dallo Stato, attuando il cosiddetto federalismo fiscale,
senza ulteriori aggravi ai contribuenti.
IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
L'Amministrazione
Comunale avverte che per l'anno 2003 l'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nel nostro Comune è applicata
con le seguenti aliquote:
· aliquota ordinaria 7‰
· unità immobiliari direttamente adibite ad
abitazione principale, nonchè relative pertinenze
(Box -C6) da persone fisiche soggetti passivi e soci di
cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti
nel Comune1 5‰
· unità immobiliare locate con contratto registrato
ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale
5‰
· immobili diversi dalle abitazioni 7‰
· immobili posseduti oltre all'abitazione principale
7‰
· alloggi non locati 7‰
IMMOBILI APPARTENENTI ALLE SEGUENTI TIPOLOGIE
DI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO:
· organizzazioni volontariato 5‰ ·
cooperative sociali 5‰
· fabbricati realizzati per la vendita e non venduti
dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili
per un periodo di tre anni, in base ad apposita istanza
presentata dagli interessati 7‰
ALIQUOTA AGEVOLATA PER INTERVENTI VOLTI:
· al recupero di unità immobiliari inagibili
o inabitabili 5‰ · al recupero di immobili
di interesse storico o artistico ubicati nel centro storico
5‰ · alla realizzazione di autorimesse o posti
auto 5‰ · all'utilizzo di sottotetti 5‰
PARTICOLARI AGEVOLAZIONI COMUNALI
con apposito regolamento approvato dal Consiglio
Comunale sono state stabilite ulteriori agevolazioni per
le abitazioni date in uso gratuito ai familiari di primo
e secondo grado, box e pertinenze. Il funzionario responsabile
è a disposizione per ulteriori informazioni.
2. Con effetto dal1°gennaio , per determinare
la base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili,
occorre tener presente che le rendite catastali sono rivalutate
del 5% ed i redditi dominicali del 25%;
3. Per l'anno 2003 dall'imposta dovuta per le unità
immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto
(1) si detraggono € 258,23 rapportate al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione;
4. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente
al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'agibilità o inabitabilità è accertata
dall'ufficio tecnico comunale in base ad una perizia redatta
a carico del proprietario, che allega idonea documentazione
alla dichiarazione; in alternativa il contribuente può
presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n.15.
5. Il pagamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno
2003 deve essere effettuato in due rate:
- la prima, entro il 30 giugno, pari al 50% dell' imposta
dovuta risultante dall' applicazione dell' aliquota e delle
detrazioni spettanti nei 12 mesi dell'anno precedente;
- la seconda, entro il 20 dicembre 2003, a saldo dell'imposta
dovuta per l'intero anno.
Il pagamento dell'intera imposta dovuta complessivamente
per l'intero anno può essere effettuato in un'unica
soluzione, entro il 30 giugno 2003.
6. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento
diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione
è compreso il Comune, (ESATRI S.p.A. Lodi, Corso
Umberto 25;S.Angelo Lodigiano, Viale Partigiani 12) ovvero
su apposito c/c postale n. 559229 intestato al concessionario
ESATRI S.p.A.
I soggetti non residenti nel territorio dello stato italiano
possono effettuare il pagamento dell' I.C.I. da essi dovuta
per l'anno 2002, oltre che con le modalità sopra
indicate, tramite bonifico bancario oppure con vaglia internazionale
ordinario o di versamento in conto corrente secondo le modalità
stabilite dal D.M. 13 novembre 1995.
7. Le dichiarazioni già presentate negli anni precedenti
hanno effetto anche per il 2003 e per gli anni successivi
sempre che non si verifichino modificazioni di dati ed elementi
dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta
dovuta.
Le dichiarazioni concernenti tali variazioni, nonché
quelle relative al possesso di fabbricati di nuova costruzione
ed a fabbricati, aree fabbricabili e terreni di nuova acquisizione
avvenute nel corso del 2003 sono effettuate, sugli appositi
moduli disponibili presso l'Ufficio comunale Tributi, entro
il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
2002. Il pagamento dovrà essere effettuato nei termini
e con le modalità di cui ai punti 5 e 6.
(1) Le aliquote, riduzioni e detrazioni previste per le
abitazioni principali si applicano anche alle unità
immobiliari possedute a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Tutte le informazioni e documentazioni sull'applicazione
dell'imposta possono essere richiesti al Funzionario responsabile
presso gli Uffici Comunali.