Auser Sempregiovani
PIEVE FISSIRAGA

 


 


   FISCALITA' LOCALE  

Consideriamo da sempre primario per la famiglia il bene della casa in proprietà. Ci siamo impegnati in questi anni per creare situazioni di sviluppo che consentissero ai cittadini di Pieve Fissiraga un ritorno, un beneficio significativo in termini di riduzione o esenzione delle tasse ed imposte locali. Ebbene, traducendo in atti deliberativi questi principi, l'Amministrazione Comunale ha introdotto:
· Riduzione dell'ICI sulla prima casa
La detrazione è passata da lire 200.000 a lire 500.000. Le pertinenze (box, tettoie, ecc.) sono considerate parti integranti dell'abitazione principale e quindi anch'essi sottoposti a regime agevolato. Le abitazioni date in uso gratuito a congiunti di primo e secondo grado, purché residenti, sono considerate abitazioni principali agevolate.
· Oneri di urbanizzazione con tariffe invariate dal 1992.
· La sovrimposta IRPEF aggiuntiva dello 0,2%,
che avrebbe alleggerito ulteriormente le tredicesime dei nostri concittadini, non è stata applicata a Pieve.
·
Le tariffe dei servizi (mense scolastiche, cimiteriali ecc.) sono invariate dal 1995.
· La tassa dei rifiuti solidi urbani è tra le più basse del lodigiano (1.280 Lit/Mq) e per il secondo anno invariata.
Una voluta e trasparente controtendenza rispetto a molte realtà del lodigiano che favorirà certamente chi ha scelto di costruire la propria casa nel nostro Comune. Condividiamo l'opinione dell'ANCI (Assoc. Comuni), che chiede al Governo ed al Parlamento di trasferire agli Enti Locali una parte dell'IRPEF incassata dallo Stato, attuando il cosiddetto federalismo fiscale, senza ulteriori aggravi ai contribuenti.

IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)


L'Amministrazione Comunale avverte che per l'anno 2003 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel nostro Comune è applicata con le seguenti aliquote:
· aliquota ordinaria 7‰
· unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonchè relative pertinenze (Box -C6) da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune1 5‰
· unità immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale 5‰
· immobili diversi dalle abitazioni 7‰
· immobili posseduti oltre all'abitazione principale 7‰
· alloggi non locati 7‰
IMMOBILI APPARTENENTI ALLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO:
·
organizzazioni volontariato 5‰ · cooperative sociali 5‰
· fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di tre anni, in base ad apposita istanza presentata dagli interessati 7‰
ALIQUOTA AGEVOLATA PER INTERVENTI VOLTI:
· al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili 5‰ · al recupero di immobili di interesse storico o artistico ubicati nel centro storico 5‰ · alla realizzazione di autorimesse o posti auto 5‰ · all'utilizzo di sottotetti 5‰


PARTICOLARI AGEVOLAZIONI COMUNALI

con apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale sono state stabilite ulteriori agevolazioni per le abitazioni date in uso gratuito ai familiari di primo e secondo grado, box e pertinenze. Il funzionario responsabile è a disposizione per ulteriori informazioni.


2. Con effetto dal1°gennaio , per determinare la base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, occorre tener presente che le rendite catastali sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali del 25%;

3. Per l'anno 2003 dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto (1) si detraggono € 258,23 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

4. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'agibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale in base ad una perizia redatta a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15.

5. Il pagamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno 2003 deve essere effettuato in due rate:
- la prima, entro il 30 giugno, pari al 50% dell' imposta dovuta risultante dall' applicazione dell' aliquota e delle detrazioni spettanti nei 12 mesi dell'anno precedente;
- la seconda, entro il 20 dicembre 2003, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.
Il pagamento dell'intera imposta dovuta complessivamente per l'intero anno può essere effettuato in un'unica soluzione, entro il 30 giugno 2003.

6. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune, (ESATRI S.p.A. Lodi, Corso Umberto 25;S.Angelo Lodigiano, Viale Partigiani 12) ovvero su apposito c/c postale n. 559229 intestato al concessionario ESATRI S.p.A.
I soggetti non residenti nel territorio dello stato italiano possono effettuare il pagamento dell' I.C.I. da essi dovuta per l'anno 2002, oltre che con le modalità sopra indicate, tramite bonifico bancario oppure con vaglia internazionale ordinario o di versamento in conto corrente secondo le modalità stabilite dal D.M. 13 novembre 1995.

7. Le dichiarazioni già presentate negli anni precedenti hanno effetto anche per il 2003 e per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni di dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Le dichiarazioni concernenti tali variazioni, nonché quelle relative al possesso di fabbricati di nuova costruzione ed a fabbricati, aree fabbricabili e terreni di nuova acquisizione avvenute nel corso del 2003 sono effettuate, sugli appositi moduli disponibili presso l'Ufficio comunale Tributi, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2002. Il pagamento dovrà essere effettuato nei termini e con le modalità di cui ai punti 5 e 6.


(1) Le aliquote, riduzioni e detrazioni previste per le abitazioni principali si applicano anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Tutte le informazioni e documentazioni sull'applicazione dell'imposta possono essere richiesti al Funzionario responsabile presso gli Uffici Comunali.